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CASA, NON SOLO SUPERBONUS: DAI MOBILI AGLI INFISSI, TUTTI GLI SCONTI DEL 2023

BONUS CASA E SUPERBONUS

21/09/2023 Autore: FONTE: FIAIP Autore: Alessandro Borgoglio

Agevolazioni “sicure” fino al 2024

Sono attualmente confermati fino alla fine del 2024 - e li si può dare per sicuri fino alla fine di quest’anno anche al netto di eventuali modifiche che saranno previste con la prossima manovra - tutti i bonus minori, ovvero, innanzitutto, il cosiddetto bonus ristrutturazioni del 50% di cui all’articolo 16-bis del Tuir, che consente di agevolare interventi classificabili almeno come manutenzione straordinaria, nonché ovviamente di ristrutturazione delle abitazioni, fino a un limite massimo di spesa di 96.000 euro per immobile. Nel 2023 è ancora possibile fruire del cosiddetto ecobonus di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013, che prevede diversi interventi agevolabili (tra cui la sostituzione della caldaia e degli infissi/serramenti) con massimali di detrazione differenziati e aliquote che, in genere, vanno dal 50% al 65%, sempre che, naturalmente, sussistano tutti i presupposti di legge e vengano ottemperati gli adempimenti previsti. Anche sismabonus, bonus mobili e bonus verde sono stati prorogati, però in alcuni casi sono stati rimodulati i massimali di spesa, come per il bonus mobili, pari a 8.000 euro per il 2023 (10.000 euro nel 2022), che scenderà a 5.000 euro nel 2024 (articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013). Il grande impulso dato ai bonus edilizi dal 2020 a oggi è stato soprattutto grazie alle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura ex articolo 121, comma 2, del Dl 34/2020, che, però, con il decreto “Blocca cessioni” (Dl 11/2023), sono state “stoppate” a partire dal 17 febbraio 2023, seppur con alcune deroghe per interventi già in corso. Tuttavia, con la legge 38/2023 di conversione del DL 11/2023 sono state previste ulteriori esclusioni dal divieto di cessione dei crediti (che si applicano ai nuovi lavori), come quella per il bonus barriere del 75%. 

 

Bonus barriere del 75% anche per finestre e impianti

Se il superbonus del 110%, insieme alla cessione del credito e allo sconto in fattura, inizia a essere, per i più, soltanto un ricordo, allora la misura di vantaggio in campo immobiliare di maggior interesse risulta essere, al momento, quella del cosiddetto bonus barriere architettoniche del 75%, perché, oltre ad avere una percentuale di detrazione decisamente elevata, ha il fondamentale pregio di essere una delle pochissime misure ancora ammesse (in deroga) alle opzioni della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura, anche per i nuovi interventi. L’articolo 119-ter del Dl 34/2020 prevede una detrazione d’imposta per le spese documentate sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari degli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari degli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Per esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro); ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base alle tabelle millesimali.

 

Sì agli interventi sulle singole unità immobiliari

Dopo alcuni mesi di incertezza, finalmente le Entrate, con la circolare 17/E/2023 (pagina 86), hanno chiarito che possono ritenersi altresì agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio), nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.Confrontando la normativa di riferimento, si può agevolmente affermare che il bonus barriere del 75% di cui all’articolo 119-ter del Dl 34/2020 è sostanzialmente lo stesso - in misura potenziata - di quello previsto nell’ambito del cosiddetto bonus ristrutturazioni del 50% di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir, per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Ovviamente, però, le due agevolazioni - quella del 75% e quella del 50% - hanno presupposti diversi, visto che la prima può essere fruita da chiunque, mentre la seconda soltanto dai soggetti Irpef; la prima si applica agli immobili di qualsiasi tipologia, mentre la seconda soltanto a quelli abitativi; infine, sono diversi i massimali di spesa e, soprattutto, soltanto l’agevolazione del 75% può ancora essere ammessa alle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020. Resta invece comune il presupposto applicativo: in base all’articolo 119-ter del Dl 34/2020, infatti, sono agevolabili al 75% soltanto gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal Dm 236/1989, ovvero gli stessi requisiti, già richiamati dalla circolare 28/E/2022 (che cita il decreto del 1989), necessari per gli analoghi interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche con il bonus ristrutturazioni del 50% di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.ù Gli interventi ammessi a entrambe le agevolazioni sono quindi citati - a titolo di esempio - da svariate circolari (7/E/2021, 28/E/2022 e da ultimo 17/E/2023): si tratta di diverse categorie di lavori quali, per esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici; la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori. Naturalmente deve trattarsi di interventi rispettosi dei requisiti previsti dal Dm 236/1989, la cui conformità deve essere attestata da un professionista abilitato, o in sede di presentazione di Cila/Scia (se prevista) o con una relazione tecnica rilasciata al contribuente e da esibire su richiesta del Fisco.

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